Regolamento regionale 27 febbraio 1979, n. - Testo storico

Regolamento regionale 27 febbraio 1979

(B.U. 27 marzo 1979, n. 3)

Modifiche al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio.

Art. 1

I limiti di importo previsti dal Regolamento per il Servizio di Economato, Demanio e Patrimonio, approvato dal Consiglio regionale il 6 aprile 1962, sono moltiplicati per dieci.

Art. 2

Fra le spese cui si riferisce l'art. 3 del predetto Regolamento sono comprese quelle per anticipazioni, debitamente autorizzate, su competenze spettanti al personale regionale, diverse dai compensi fissi.

Art. 3

All'articolo 16 del predetto Regolamento, dopo le parole "Il Dirigente l'Assessorato alle Finanze" sono aggiunte le seguenti: "o un suo delegato".

Il presente Regolamento sarą pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.